Cosa dice la legge in riferimento a questa forma di prestito personale. Nell'attuale particolare e difficile situazione economica dei Paesi della vecchia Europa e del nostro Paese in particolare sempre più persone hanno quotidiane difficoltà per far fronte ai vari costi della vita. Lasciando ai politici decidere se siamo in stagnazione o in recessione, sintetizziamo di seguito le norme ed i suggerimenti utili per poter ottenere dei prestiti personali senza dover cadere vittime di usurai e strozzini. Normativa di riferimento La cessione del quinto dello stipendio è una forma di prestito personale, studiata appositamente per i lavoratori dipendenti che, comodamente, possono ottenere una somma di denaro "senza doversi preoccupare di rimborsarla personalmente" in quanto sarà il loro datore di lavoro a provvedere a restituire la rata mensile addebitandola direttamente in busta paga. La cessione del quinto dello stipendio per tanti anni è stata regolata solo dalla Legge 5 gennaio 1950 n. 180 e dal Decreto Presidente della Repubblica 28 luglio 1950 n. 895. Tale normativa è stata poi modificata, l'anno scorso (2004), dal comma 137 dell'art 1 della Legge 30 dicembre 2004, n. 311 e, in seguito, dall'art. 13bis della Legge 14 maggio 2005, n. 80, che ha convertito, con modificazioni, il Decreto legge 14 marzo 2005, n. 35. La Legge n. 180/50 Come anticipato la cessione del quinto dello stipendio è stata regolata per tanti anni solo dalla Legge 5 gennaio 1950 n. 180, contenente il testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, e dal relativo regolamento esecutivo, contenuto nel Decreto Presidente della Repubblica 28 luglio 1950 n. 895. L'art. 5 della legge prevede che gli impiegati e i salariati dipendenti dallo Stato, Regioni, Province, Comuni ed altri enti, aziende ed imprese sottoposti a tutela o a sola vigilanza dell'amministrazione pubblica o concessionari di un servizio pubblico di comunicazioni o di trasporto possono contrarre prestiti da estinguersi con la cessione di quote dello stipendio o del salario fino al quinto dell'ammontare di tali emolumenti valutato al netto di ritenute e per periodi non superiori a dieci anni. Lo stesso articolo precisa che gli appartenenti al ruolo diplomatico e consolare e al ruolo degli addetti commerciali all'estero non hanno tale facoltà, mentre per il personale dipendente dalle Camere del Parlamento si osservano le norme speciali stabilite dalle Camere stesse. La Legge finanziaria 2005: estensione ai privati L'anno scorso (2004), però, il comma 137 dell'art 1 della Legge 30 dicembre 2004, n. 311, la cosiddetta Legge finanziaria 2005, ha modificato ed integrato il Decreto del Presidente della Repubblica n. 180/50, estendendo anche alle aziende private le disposizioni relative al pignoramento dello stipendio ed alla cessione del quinto, fino ad allora valevoli solo per la pubblica amministrazione. Da gennaio 2005, quindi, la possibilità di contrarre prestiti da estinguersi con la cessione di quote dello stipendio, entro il limite del quinto dello stesso, si applica, non più solo di fatto, ma anche per espressa regolamentazione di legge ai dipendenti di aziende private. Con la medesima legge sono stati abrogati gli articoli del DPR 180 che, in relazione ai dipendenti statali e alle cessioni di quote dello stipendio, prevedevano l’impossibilità per i dipendenti statali di avvalersi di altre forme di garanzia, diverse da quella offerta dall’INPDAP, con la conseguente nullità di ogni altra forma di garanzia, anche assicurativa. A partire dal 1.1.2005 è consentito anche ai dipendenti statali di avvalersi anche di altre forme di garanzia quali ad esempio le polizze assicurative offerte dalle compagnie assicurative private. La Legge n. 80/05: ulteriori modifiche Infine ulteriori modifiche sono state apportate, dall'art. 13bis della Legge 14 maggio 2005, n. 80, che ha convertito, con modificazioni, il Decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, recante, tra l'altro, disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale, pubblicata nel supplemento ordinario n. 91 alla Gazzetta ufficiale n. 111 del 14 maggio 2005. Al testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180 sono state apportate le seguenti modifiche: Eliminazione del requisito dell'anzianità Per i lavoratori a tempo indeterminato non è più necessario il possesso dell'anzianità minima di servizio di 5 o 10 anni Durata della cessione La cessione di quote di stipendio e di salario possono avvenire per un periodo non superiore ai dieci anni. In precedenza era possibile per periodi di cinque o di dieci anni in funzione dell'anzianità aziendale Estensione della cessione del quinto dello stipendio anche ai lavoratori assunti a tempo determinato. La disposizione precisa che la cessione del quinto dello stipendio o del salario non può eccedere il periodo di tempo che, al momento dell'operazione, deve ancora trascorrere per la scadenza del contratto in essere, e con la cedibilità del trattamento di fine rapporto senza il limite del quinto. Estensione dell'istituto in esame a pensionati pubblici e privati Anche i pensionati possono contrarre con banche e intermediari finanziari prestiti da estinguersi con cessione di quote della pensione fino al quinto della stessa, valutato al netto delle ritenute fiscali e per periodi non superiori a dieci anni. Possono essere cedute le pensioni o le indennità che tengono luogo di pensione corrisposte dallo Stato o dai singoli enti, gli assegni equivalenti a carico di speciali casse di previdenza, le pensioni e gli assegni di invalidità e vecchiaia corrisposti dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, gli assegni vitalizi e i capitali a carico di istituti e fondi in dipendenza del rapporto di lavoro. I prestiti devono avere la garanzia dell’assicurazione sulla vita che ne assicuri il recupero del residuo credito in caso di decesso del mutuatario. Estensione anche ai rapporti di lavoro autonomo Possono cedere un quinto del loro compenso, valutato al netto delle ritenute fiscali, purché questo abbia carattere certo e continuativo, anche i titolari dei rapporti di rapporto di lavoro autonomo, come agenti e rappresentanti commerciale, collaboratori coordinati e continuativi e lavoratori a progetto, caratterizzati da una prestazione di opera, continuativa e coordinata, prevalentemente personale, di durata non inferiore a dodici mesi. Anche in questo caso la cessione non può eccedere il periodo di tempo che, al momento dell'operazione, deve ancora trascorrere per la scadenza del contratto.